STATUTO S.I.P.E.
Società Italiana di Psicoterapia Emozionale
Aggiornato al 14/7/2018
Art.l) E' costituita una associazione denominata "Società Italiana di Psicoterapia Emozionale" .
Art.2) L'Associazione ha sede in Vittorio Veneto(TV), via Marconi 110 ; potranno istituirsi sedi operative altrove, sia in Italia che all'estero;
Art.3) L'Associazione, senza finalità di lucro, si propone di:
a) garantire elevati standard etico professionali nell'impiego della psicoterapia emozionale sec. Cariel;
b) provvedere alla formazione professionale nella suddetta metodologia;
c) di riconoscere la collazione nei livelli della associazione previsti dal successivo art.l0;
d) promuovere studi, ricerche, incontri, convegni dedicati alla psicoterapia emozionale ed ai suoi possibili collegamenti con altre metodologie terapeutiche;
e) pubblicare ricerche, documenti e altro materiale riguardante la terapia emozionale;
f) mantenere costanti collegamenti culturali ed organizzativi con l'ISNIP e con le altre similari società nazionali ed internazionali;
g) svolgere azione di sorveglianza e controllo su abusi;
h) compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e fmanziaria necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art.4) La durata della Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100.
Art.5) Il patrimonio della Associazione è costituito da:
a) quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
b) contributi di Enti Pubblici e persone fisiche e giuridiche;
c) eventuali donazioni, erogazioni, lasciti nonché beni mobili éd immobili che diverranno proprietà della Associazione.
Art.6) Gli esercizi sociali finanziari si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Art.7) I soci della Associazione possono essere:
a) Onorari;
b) Associati;
c) Soci in formazione, ovvero ISBP Members in Training (MIT);
d) Soci Assistenti Terapeuti, ovvero ISBP Institute Fellow (IT)
e) Terapeuti, ovvero ISBP Fellow (F)
f) Didatti , ovvero ISBP Teaching Fellow (TF)
Art.8) Per essere ammessi alla società i candidati dovranno
presentare domanda scritta allegando la certificazione comprovante il livello
dì studio, le esperienze di psicoterapia emozionale e i programmi di
formazione, in corso o superati. L'ammissione alla Società e la determinazione del livello, è decisa in base alla documentazione presentata e ad ogni elemento
ritenuto utile dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo della Società
stabilirà annualmente le quote di iscri- zione per ogni livello, che devono
essere pagate entro il trentuno gennaio di ogni anno. Il socio che risulti
moroso per un periodo superiore all'anno verrà dichiarato dscaduto. Gli verrà
data comunicazione scritta. La qualità di socio si perde per decesso,
dimissioni, morosità, indegnità;
la morosità e l'indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo.
Art.9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri aventi diritto di voto; il Consiglio dura in carica da uno a tre esercizi sociali. La determinazione del numero dei Consiglieri e della loro durata in carica è stabilita dalla assemblea che nomina il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.
Art.10) Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, due Segretari e un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Art.11) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da altri tre membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e per determinare l'ammontare della quota associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o im pedimento, dal Vicepresidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e da un Segretario.
Art 13) Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente , rappresentano legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art.12) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione con facoltà di istituzionalizzare una assemblea dei soci onorari e degli associati alla quale potrà demandare la possibilità di rilasciare pareri, indicazioni e suggerimenti a scopo consultivo e comunque non vincolante per gli organi istituzionali.
Art.13) Il Presidente,in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, rappresentano legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio Direttivo,salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art.14) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio
Direttivo almeno una volta all'anno
entro il trentuno marzo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio
oppure mediante affissione nell'Albo della Associazione dell'avviso di
convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di
quello fissato per la adunanza.
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art.20 del C.C.
Art.15) L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale .
Art.16) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive ge-nerali della associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quanto altro deman- datole per legge o per statuto.
Art.l7) Hanno diritto di intervenire alla assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio direttivo, salvo, in questo caso, per la approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei componenti del Consiglio stesso.
Art.l8) L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente;
il Presidente della Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dellaAssemblea constatare la regolarità delle deleghe, in genere il diritto di intervento nelle assemblee; delle riunioni dell'assemblea deve redigersi processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.l9) Le Assemblee sono validamente costituite e
deliberano con le maggioranze previste
dall'art.21 del C.C. Le assemblee in seconda convocazione potranno avere luogo
almeno due ore dopo la prima e, comunque entro sette giorni dalla medesima. Per le modifiche
dello Statuto necessita, sia in prima che in seconda convocazione, il voto
favorevole di almeno i due terzi dei soci.
Art 20) La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci . Essi durano in carica per tre esercizi sociali e devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al bilancio annuale, e possono accertare la consistenza di cassa e la esistenza di valori e titoli di proprietà della Associazione; possono anche procedere individualmente ed in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
Art.21) Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale delibererà circa la nomina di uno o più liquidatori e in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art.22) Qualunque controversia insorgesse tre i soci, tra questi e l'associazione e gli amministratori circa la interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio inappellabile di tre arbitri amichevoli compositori scelti uno da una delle parti contraenti, uno dall'altra parte ed il terzo eletto dai primi due; essi giudicheranno ex bono et aequo e senza formalità di procedura. Nel caso in cui non si provveda alla nomina anche di uno solo degli arbitri, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Brescia su istanza di chiunque.
Art.23) Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alle norme del C.C. in materia di
Associazioni . Qualora si intendesse chiedere il riconoscimento e la personalità giuridica, ciò sarà fatto a seguito di regolare deliberazione della assemblea dei soci.