STATUTO S.I.diB.P.
Società Italiana di Bonding Process
Art.l) Il 29/4/1987 si è costituita una associazione denominata "Società Italiana di Psicoterapia Emozionale" che dal 1/4/2023 prende il nome di "Società Italiana di Bonding Process".
Art.2) L'Associazione ha sede in via Marconi 110 ,Vittorio Veneto(TV) 31029, codice fiscale 93002960172 ; potranno istituirsi sedi operative altrove, sia in Italia che all'estero;
Art.3) L'Associazione, senza finalità di lucro, si propone di:
a) garantire elevati standard etico professionali nell'impiego della psicoterapia emozionale sec. Casriel / Bonding Process;
b) provvedere alla formazione professionale nella suddetta metodologia;
c) di riconoscere la collazione nei livelli della associazione previsti dal successivo art.l0;
d) promuovere studi, ricerche, incontri, convegni dedicati alla psicoterapia emozionale ed ai suoi possibili collegamenti con altre metodologie terapeutiche;
e) pubblicare ricerche, documenti e altro materiale riguardante il Bonding Process;
f) mantenere costanti collegamenti culturali ed organizzativi con l'ISBP(International Society of Bonding Psychotherapy) e con le altre similari società nazionali ed internazionali;
g) svolgere azione di sorveglianza e controllo su abusi;
h) compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e fmanziaria necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art.4) La durata della Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100.
Art.5) Il patrimonio della Associazione è costituito da:
a) quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
b) contributi di Enti Pubblici e persone fisiche e giuridiche;
c) eventuali donazioni, erogazioni, lasciti nonché beni mobili éd immobili che diverranno proprietà della Associazione.
Art.6) Gli
esercizi sociali finanziari si chiuderanno al 31 dicembre di ogni
anno, alla fine di ogni
esercizio verranno predisposti dal
Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo
del
successivo esercizio.
Art.7) I soci della Associazione possono essere:
a) Onorari;
b) Associati;
c) Soci in formazione, ovvero ISBP Members in Training (MIT);
d) Soci Assistenti Terapeuti, ovvero ISBP Institute Fellow (IT)
e) Terapeuti, ovvero ISBP Fellow (F)
f) Didatti , ovvero ISBP Teaching Fellow (TF)
Art.8) Per
essere ammessi alla società i candidati dovranno presentare domanda
scritta allegando la certificazione comprovante il livello dì
studio, le esperienze di psicoterapia emozionale e i programmi di
formazione, in corso o superati. L'ammissione alla Società e la
determinazione
del livello, è decisa in base alla
documentazione presentata e ad ogni elemento ritenuto utile dal
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo della Società stabilirà
annualmente le quote di iscri- zione per ogni livello, che devono
essere pagate entro il trentuno gennaio di ogni anno. Il socio che
risulti moroso per un periodo superiore all'anno verrà dichiarato
dscaduto. Gli verrà data comunicazione scritta. La qualità di socio
si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità;
la
morosità e l'indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo.
Art.9)
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da
cinque membri aventi
diritto di voto; il Consiglio dura in
carica da uno a tre esercizi sociali. La determinazione del
numero
dei Consiglieri e della loro durata in carica è stabilita dalla
assemblea che nomina il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o
di decesso di un componente il Consiglio Direttivo alla prima
riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla
prima assemblea annuale.
Art.10) Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ,un Tesoriere, un Consigliere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Art.11) Il
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga opportuno, o
quando ne sia fatta richiesta da altri tre
membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare
in
ordine al consuntivo ed al preventivo e per determinare l'ammontare
della quota associativa.
Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza
dei componenti ed il voto
favorevole della maggioranza dei
presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in
caso di sua assenza o im pedimento, dal Vicepresidente.
Delle
riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro, il
relativo verbale che verrà
sottoscritto dal Presidente e da un
Segretario.
Art 13) Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente , rappresentano legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art.12) Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso
procede pure alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone
la retribuzione, compila il regolamento per il funzionamento
dell'Associazione con facoltà di istituzionalizzare una assemblea
dei soci onorari e degli associati alla quale
potrà demandare
la possibilità di rilasciare pareri, indicazioni e suggerimenti a
scopo consultivo e comunque non vincolante per gli organi
istituzionali.
Art.13) Il Presidente,in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, rappresentano legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio Direttivo,salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art.14) I
soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una
volta all'anno
entro il trentuno marzo mediante comunicazione
scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nell'Albo
della Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine
del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la
adunanza.
L'assemblea
deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un
decimo dei
soci a norma dell'art.20 del C.C.
Art.15) L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e in via telematica.
Art.16)
L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli
indirizzi e direttive ge-nerali della associazione, sulla nomina dei
componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori
dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su
tutto quanto altro deman- datole per legge o per statuto.
Art.l7)
Hanno diritto di intervenire alla assemblea tutti i soci in regola
nel pagamento della quota
annua di associazione. I soci possono
farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio
direttivo, salvo, in questo caso, per la approvazione dei bilanci e
le deliberazioni in merito a responsabilità dei componenti del
Consiglio stesso.
Art.l8)
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo, in sua mancanza
dal Vicepresidente, in mancanza di
entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente;
il Presidente della Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente della Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, in genere il diritto di intervento nelle assemblee; delle riunioni dell'assemblea deve redigersi processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.l9) Le
Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze
previste
dall'art.21 del C.C. Le assemblee in seconda
convocazione potranno avere luogo almeno due ore
dopo la prima
e, comunque entro sette giorni dalla medesima. Per le modifiche dello
Statuto necessita, sia in prima che in seconda convocazione, il voto
favorevole di almeno i due terzi
dei soci.
Art 20) La
gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori
dei Conti costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci .
Essi durano in carica per tre esercizi sociali e devono accertare la
regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al
bilancio annuale, e
possono accertare la consistenza di cassa e
la esistenza di valori e titoli di proprietà della
Associazione; possono anche procedere individualmente ed in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
Art.21) Lo
scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale
delibererà circa la
nomina di uno o più liquidatori e in
ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art.22)
Qualunque controversia insorgesse tre i soci, tra questi e
l'associazione e gli amministratori
circa la interpretazione ed
esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio
inappellabile di
tre arbitri amichevoli compositori scelti uno
da una delle parti contraenti, uno dall'altra parte ed il terzo
eletto dai primi due; essi giudicheranno ex bono et aequo e senza
formalità di procedura. Nel caso in cui non si provveda alla nomina
anche di uno solo degli arbitri, vi provvederà il Presidente del
Tribunale di Brescia su istanza di chiunque.
Art.23) Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alle norme del C.C. in materia di
Associazioni . Qualora si intendesse chiedere il riconoscimento e la personalità giuridica, ciò sarà fatto a seguito di regolare deliberazione della assemblea dei soci.